APIRec | Statuto
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STATUTO

ASSOCIAZIONE PROFESSIONISTI ITALIANI REVISORI CONDOMINIALI – APIReC

 

TITOLO I – Norme Generali

Art. 1 – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dalle vigenti norme del Codice Civile, è costituita una associazione – indipendente, apolitica e senza scopo di lucro denominata.
APIReC – ASSOCIAZIONE PROFESSIONISI ITALIANI REVISORI CONDOMINIALI.
L’ APIReC – Associazione Professionisti Italiani Revisori Condominiali, anche abbreviata con l’acronimo APIReC è retta dal presente Statuto. All’Associazione potranno aderire tutti i cittadini italiani e non, liberi professionisti, che abbiano maturato o intendano maturare esperienze significative in attività di revisione contabile condominiale così come disposto dall’art. 1130 bis emanato con la legge dalla Legge n. 220 del 11 dicembre 2012 e nella contabilità condominiale in generale. L’Associazione ha la sede legale in Italia, a Roma (Rm) in via Antonino Pio al civico 40. L’Associazione è apolitica, ha carattere volontario e non ha scopo di lucro e gli associati sono tenuti a partecipare alla vita attiva dell’Associazione secondo le regole stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento, mantenendo un comportamento formalmente e sostanzialmente corretto sia nelle relazioni interne che con i terzi. Tutti gli associati indipendentemente dalla carica ricoperta sono tenuti al rispetto del presente Statuto e del Regolamento, che dichiarano di accettare e che si impegnano ad osservare fin dal momento di presentazione della domanda di ammissione alla Associazione. L’Associazione potrà aderire ad associazioni ed enti, nazionali e comunitari, che abbiano finalità analoghe e/o complementari alle proprie. L’Associazione potrà, inoltre, nell’interesse degli associati attraverso gli obiettivi di cui agli articoli successivi, acquisire quote di partecipazioni in società di capitali.

Art. 2 – DURATA
La durata dell’Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta in qualsiasi momento secondo le norme di legge e del presente Statuto.

Art. 3 – SCOPO – OBIETTIVI – FINALITA’
L’associazione ha lo scopo di coordinare, promuovere e sostenere, in ambito nazionale gli scopi e le finalità seguenti:
1. contribuire a delineare e definire i canoni di corretta gestione condominiale e di corretta tenuta della contabilità condominiale tramite l’analisi continua delle fonti giuridiche che disciplinano l’attività dell’amministratore di condominiale e il ruolo del revisore condominiale introdotto dall’art.1130 bis del Codice Civile introdotto con la Riforma del Condominio L.220/2012, dell’esperto contabile condominiale e dell’addetto contabile condominiale;
2. avviare un percorso di riconoscimento dell’attività professionale del revisore condominiale ai sensi della L.4/2013 e conseguentemente al riconoscimento della figura professionale di “Revisore Contabile Condominiale Professionista – APIReC”;
3. avviare un percorso di riconoscimento dell’attività professionale dell’esperto contabile condominiale professionista ai sensi della L.4/2013 e conseguentemente al riconoscimento della figura professionale di “Esperto Contabile Condominiale Professionista APIReC”;
4. avviare un percorso di riconoscimento dell’attività professionale dell’addetto contabile condominiale professionista ai sensi della L.4/2013 e conseguentemente al riconoscimento della figura professionale di “Addetto Contabile Condominiale Professionista APIReC”;
5. sostenere la diffusione e la promozione dell’importanza economica e sociale del ruolo del revisore condominiale professionista e dell’esperto contabile condominiale professionista a tutela dell’amministrazione e della gestione di patrimoni immobiliari e condominiali;
6. promuovere sinergie interdisciplinari che riguardano la gestione e soprattutto al contabilità condominiale;
7. sovrintendere e vigilare sulla formazione abilitante e continua dei revisori contabili condominiali, degli esperti contabili condominiali e degli addetti contabili condominiali associati;
8. individuare le linee operative a cui devono attenersi i revisori contabili condominiali professionisti gli esperti contabili condominiali professionisti e gli addetti contabili condominiali associati;
9. redigere, modificare e far rispettare il codice di condotta che gli associati sottoscrivono e accettano all’atto dell’iscrizione;
10. promuovere il dialogo con altre associazioni, enti ed istituzioni;
11. promuovere la cultura del revisore contabile, dell’esperto e dell’addetto contabile condominiale professionista con gli ordini professionali;
12. promuovere lo sviluppo e la crescita nonché la professionalità dei propri associati;
13. creare sinergie e partnership con associazioni professionali ed operatori che perseguono scopi affini allo scopo associativo con particolare riferimento ad enti impegnati nella mediazione civile normata dal D.Lgs. 28/2010 e s.m.i.. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private;
14. tutela ed assiste gli iscritti, promuove le condizioni e assume tutte le altre iniziative sindacali necessarie ed opportune per la loro formazione periodica e per la difesa dei loro interessi, connessi al rapporto associativo;
15. contribuisce alla preparazione professionale dei propri iscritti con tutte le iniziative ritenute necessarie ed opportune a favorire l’aggiornamento tecnico-professionale;
16. organizza e realizza convegni, conferenze, seminari e attività formative su temi di rilevante interesse scientifico e culturale per il settore della revisione contabile condominiale, dell’esperto contabile condominiale e dell’addetto contabile condominiale nonché del condominio nella sua complessità;
17. cura la produzione e la diffusione di proprie pubblicazioni.
18. cura l’immagine degli iscritti e dell’Associazione svolgendo la propria attività con imparzialità, obiettività, nel rispetto delle normative vigenti e del Codice di condotta degli iscritti all’Associazione.
L’associazione attesta la professionalità degli associati e la loro formazione attraverso la Commissione dei crediti formativi; la Commissione è nominata dal Consiglio Nazionale ed è composta dal Presidente Nazionale o da un suo delegato, da un componente del Centro Studi e da ulteriori 3 componenti scelti tra gli Associati più qualificati ed esperti nella contabilità condominiale. La Commissione dovrà operare in base al regolamento dei crediti formativi. Eventuali contestazioni dovranno essere rimesse al Collegio Nazionale dei Probiviri.
avviare un percorso di riconoscimento dell’attività professionale dell’esperto contabile condominiale professionista ai sensi della L.4/2013 e conseguentemente al riconoscimento della figura professionale di L’APIReC – Associazione Professionisti Italiani Revisori Condominiali predispone e svolge corsi di formazione, attraverso le proprie sedi territoriali; i corsi dovranno attenersi al programma minimo stabilito per la formazione dal Centro Studi Nazionale e potranno essere integrati a discrezione delle sedi locali. – Le iniziative finalizzate all’aggiornamento professionale continuo vengono organizzate periodicamente dalle sedi periferiche provinciali anche sulla base dei programmi del Centro Studi Nazionale.

Art. 4 – PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:
– dai versamenti effettuati dagli associati Fondatori, Soci Ordinari e Soci Sostenitori a titolo di quota d’ingresso e di quota annuale di iscrizione e sostentamento;
– da eventuali contributi straordinari deliberati dall’Assemblea degli associati;
– da qualsiasi altra erogazione e/o contributo a favore dell’Associazione, ricevuti dagli associati e/o da terzi soggetti pubblici e privati;
– da eventuali avanzi di gestione, fondi e/o riserve.
E’ fatto espresso divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, il patrimonio e/o eventuali avanzi di gestione, fondi e/o riserve.
I singolgli associati non possono chiedere la divisione del patrimonio in caso di scioglimento dell’Associazione, né pretendere il rimborso delle quote in caso di recesso.

Art. 5 – ESERCIZIO SOCIALE
L’esercizio sociale va dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno. Entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto da presentare all’Assemblea degli associati, la quale lo approva.

Art. 6 – ATTIVITA’
L’Associazione è libera di intraprendere tutte le attività necessarie per favorire l’aggregazione, la promozione scientifica e la formazione dei propri iscritti, nei limiti consentiti dalla Legge, che il Consiglio Direttivo riterrà più opportune per favorire la conoscenza di sé medesima nonché dei suoi iscritti, al fine di assicurare un’idonea divulgazione delle proprie attività.

 

TITOLO II – Rapporto Associativo

Art. 7 – SOGGETTI AMMESSI ALL’ASSOCIAZIONE
Possono fare parte dell’Associazione, qualunque cittadino italiano e non, liberi professionisti e non, che esercitano o meno l’attività in forma autonoma e/o in forma associata o lavoratori subordinati, anche attraverso le STP (società tra professionisti) e che si impegnano a rispettare il presente Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni emanate dal Consiglio Direttivo Nazionale. In particolare possono essere ammessi a far parte dell’APIReC – Associazione Professionisti Italiani Revisori Condominiali coloro che godano di buona reputazione e siano in possesso dei diritti civili e che non ledano il nome e l’immagine associativa e la sua finalità, si occupino o meno o abbiano interesse ad occuparsi di revisione contabile condominiale e di contabilità condominiale in genere. Possono altresì aderire alla Associazione e assumere la qualifica di socio ordinario anche gli organismi territoriali di categoria e le fondazioni di loro emanazione.

Art. 7 bis – ADESIONI/COLLEGAMENTI
Così come APIReC può aderire ad Associazioni di professionisti e/o Enti con finalità analoghe, così potranno aderire ad APIReC anche le associazioni di professionisti e/o Enti aventi finalità analoghe; in entrambi i casi, servirà opportuna deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 8 – QUALIFICA DEGLI ASSOCIATI
Gli Associati possono essere:
SOCIO FONDATORE
Acquistano la qualifica di Soci Fondatori le persone che hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’Associazione e ne fanno parte di diritto e sono anche membri del Consiglio Direttivo Nazionale, nella misura prevista dall’art. 20.
SOCIO ORDINARIO
Acquistano la qualifica di Socio Ordinario le persone fisiche che hanno presentato domanda di adesione, hanno ottenuto il parere favorevole del Consiglio Direttivo Nazionale ove assente il Consiglio Direttivo Provinciale o Regionale e sono in regola col versamento della quota associativa e inoltre hanno conseguito l’attestato di formazione per REVISORE CONTABILE CONDOMINIALE PROFESSIONISTA o di ESPERTO CONTABILE CONDOMINIALE PROFESSIONISTA o di ADDETTO CONTABILE CONDOMINIALE PROFESSIONSITA rilasciato da organizzazione, società, associazione o ente formativo accreditato dall’associazione e l’attestazione di superamento della prova finale per le rispettive categorie di interesse. Il SOCIO ORDINARIO, a secondo del corso effettuato si può fregiare del titolo di REVISORE, ESPERTO o ADDETTO CONTABILE CONDOMINIALE
SOCIO SOSTENITORE
Acquistano la qualifica di Socio Sostenitore tutti coloro, persone fisiche, persone giuridiche, enti e pubbliche amministrazioni che sostengono materialmente le attività di studio e di promozione dell’Associazione. E gli associati ordinari che non hanno ancora frequentato e superato o solo superato, con esito positivo, il corso di REVISORE CONTABILE CONDOMINIALE PROFESSIONISTA o di ESPERTO CONTABILE CONDOMINIALE PROFESSIONISTA o di ADDETTO CONTABILE CONDOMINIALE PROFESSIONISTA. Gli associati sostenitori possono partecipare alla vita sociale ma non hanno diritto di voto nell’Assemblea Generale.
SOCIO ONORARIO
Acquistano la qualifica di Socio Onorario le persone che si sono distinte per meriti particolari o si sono fatte particolarmente onore nel sostenere l’Associazione o i fini da essa perseguiti. Per questo sono state insignite della qualità di Socio Onorario dal Consiglio Direttivo Nazionale. I Soci Onorari possono partecipare alla vita Sociale ma non hanno diritto di voto in Assemblea. I Presidenti Nazionali non più in carica ricevono la qualifica di Socio Onorario.
SOCIO ALFIERE
Acquistano la qualifica di Socio Alfiere coloro che essendo già insigniti della qualifica di Socio Onorario vengono incaricati dal Consiglio Direttivo Nazionale di promuovere le finalità associative in rappresentanza e per conto del Presidente Nazionale.

Art. 9 – MODALITA’ DI ADESIONE
Chi intende essere ammesso come Socio deve rivolgere domanda scritta all’Associazione, in persona del Presidente della sede territorialmente competente cioè al Presidente Provinciale, secondo le modalità indicate dal Regolamento, dichiarando di impegnarsi ad osservare lo Statuto, il Codice di Condotta o Codice Deontologico, il Regolamento e le deliberazioni adottate dall’Associazione. La domanda è accolta o respinta su pronuncia del Consiglio Direttivo Provinciale o in sua assenza del Consiglio Direttivo Nazionale che si deve esprimere a maggioranza semplice dei presenti alla seduta, secondo le modalità indicate dal Regolamento.
In ogni caso la presentazione della domanda di ammissione non dà diritto al richiedente di far parte dell’Associazione, anche se risulti in possesso dei requisiti di ammissione stabiliti dal presente Statuto e dal Regolamento, per cui la stessa si considera perfezionata solo in seguito al parere favorevole del Consiglio Direttivo Competente. Pertanto solo dopo il voto favorevole del Consiglio Direttivo, il richiedente acquista ad ogni effetto la qualifica di associato. Viene istituita la casella di posta elettronica richiestaiscrizione@apirec.it

Art. 10 – STATUTO E NUOVI ASSOCIATI
L’ingresso di nuovi Associati, qualunque sia la qualifica loro attribuita, non dà luogo ad alcuna modifica dell’Atto Costitutivo o del presente Statuto. La posizione inerente l’Associato risulterà dalle scritture Sociali.

Art. 11 – DIRITTI DEGLI ASSOCIATI
Gli Associati in regola con il versamento della quota associativa annuale hanno diritto di:
a) partecipare all’Assemblea Nazionale e alle assemblea Provinciali e Regionali, esprimendo la propria volontà con voto singolo, fatto salvo quanto previsto dall’art. 8 per gli associati sostenitori e gli associati onorari;
b) eleggere i Consiglieri di diritto a rappresentare gli iscritti in seno all’organo direttivo, ed essere eletti;
c) far pervenire le proprie osservazioni e le eventuali proposte agli organi direttivi;
e) dichiararsi membri o aderenti all’Associazione.

Art. 12 – DOVERI DEGLI ASSOCIATI
Gli associati sono tenuti all’osservanza dello Statuto, del Regolamento, del Codice di condotta e delle deliberazioni degli organi associativi. Gli associati sono tenuti inoltre a provvedere al versamento della quota di ingresso e della quota associativa annua. L’Associato che non vi provvede entro il 31 (trentuno) gennaio di ogni anno è sospeso dall’esercizio dei propri diritti sino a quando la sua obbligazione non risulta adempiuta. In ogni caso in assenza della regolarizzazione della propria posizione entro il termine del 31 (trentuno) giugno dell’anno successivo all’anno di imputazione, l’associato verrà escluso dall’Associazione con l’esenzione degli associati Onorari. I Soci Ordinari, Soci Sostenitori possono decadere dalla qualifica di associato o possono essere esclusi dall’associazione su proposta e segnalazione motivata di cittadini, enti, società, professionisti, organizzazioni, ordini professionali, collegi professionali, soci e componenti dei direttivi e previo conferma del Consiglio di Disciplina Provinciali o Nazionale per le motivazioni esposte nell’articolo 14 del presente statuto. Avverso la pronuncia di espulsione e decadimento delle cariche associative può essere promosso ricorso presso il Consiglio di Disciplina Nazionale in seduta plenaria con il Consiglio Direttivo Nazionale come espresso nel regolamento. Inoltre gli associati sono tenuti, a pena di esclusione dall’associazione e di perdita della qualifica di Socio Ordinario, ad eseguire la formazione continua prevista dall’associazione secondo quanto stabilito dal regolamento. E’ fatto divieto agli associati di utilizzare la denominazione e/o marchio dell’Associazione per connotare consorzi, imprese, iniziative commerciali o gruppi comunque costituiti, senza previo consenso del Consiglio Direttivo.

Art. 13 – OBBLIGAZIONI ASSOCIATIVI
L’Associazione risponde per tutte le obbligazioni assunte dagli organi amministrativi del Consiglio Direttivo Nazionale nel rispetto del presente Statuto e della Legge, nonché nei limiti della delega ricevuta, esclusivamente con il proprio patrimonio. Tutti i membri del Consiglio Direttivo rispondono personalmente e solidalmente fra loro delle obbligazioni assunte verso terzi dalle persone che rappresentano l’Associazione nell’ambito del mandato loro conferito, nel rispetto di quanto previsto dall’art.18 del Codice Civile.

Art. 14 – PERDITA DELLA QUALIFICA DGLI ASSOCIATIO
La qualifica di associati si perde:
a) in caso di recesso scritto indirizzato all’Associazione in persona del Presidente;
b) per causa di morte;
c) per mancato versamento, nei termini, della quota associativa annuale;
d) per esclusione secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento;
e) per il mancato aggiornamento periodico obbligatorio previsto;

Art. 15 – ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI
L’esclusione del Socio è deliberata dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, qualora gli associati:
a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, del Regolamento, del Codice di condotta e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
b) svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
c) in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione;
d) risultando sospeso a causa del mancato versamento della quota associativa, non provveda a regolarizzare la propria posizione nei termini previsti;
e) non ottemperi recidivamente all’obbligo di formazione periodica promossa dall’associazione;
f) per indegnità. Per l’accertamento o meno di tale stato d’essere verrà nominato un Collegio dei Probiviri, secondo le norme contenute nell’apposito emanando Regolamento.

Art. 16 – PROCEDIMENTO DI ESCLUSIONE
Prima di procedere alla deliberazione di esclusione, il Presidente Provinciale o Nazionale deve inviare all’interessato una formale contestazione in merito agli atti, ai fatti o, al comportamento che si giudicano incompatibili con la permanenza all’interno dell’Associazione. Detta contestazione è assunta secondo le modalità indicate nel Regolamento, garantendo un congruo termine a difesa e garanzia. La lettera di contestazione deve essere inviata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo dichiarato dal Socio nella propria domanda di iscrizione, od in alternativa presso quello successivamente comunicato dall’interessato, nel caso di sua variazione. L’adempimento delle suddette formalità è comunque sufficiente affinché il Consiglio di Disciplina Provinciale o Nazionale in assenza di quello Provinciale, possa deliberare, anche nel caso in cui l’interessato non riceva la contestazione presso l’indirizzo dichiarato, per fatto a sé imputabile. Nel caso di recesso o di esclusione l’associato non potrà pretendere il rimborso delle somme a qualunque titolo corrisposte. Nelle more della decisione del Consiglio di Disciplina i diritti del Socio possono essere sospesi dal Consiglio di Disciplina Nazionale in seduta plenaria con il Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 17 – DELIBERAZIONI IN NERITO DI DECADENZA, ESCLUSIONE E RECESSO
Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate agli associati destinatari mediante lettera raccomandata presso il domicilio dichiarato. Tutte le eventuali altre comunicazioni che riguardano l’attività associativa verranno inviate per e-mail all’indirizzo dichiarato dall’associato al momento dell’iscrizione, od in alternativa verranno inviate per posta ordinaria.

 

TITOLO III – Organizzazione dell’Associazione

Art. 18 – ORGANIZZAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE E SEDI TERRITORIALI
Gli organi nazionali dell’Associazione sono:
a) L’Assemblea Generale degli associati;
b) Il Consiglio Direttivo Nazionale;
c) Il Presidente Nazionale;
d) Il Vice Presidente Nazionale;
e) Il Segretario Generale Nazionale;
f) Il Tesoriere;
g) Il Collegio dei Probiviri (quando nominati);
h) Il Consiglio dei presidenti provinciali;
i) Il revisore dei conti (quando nominato);
l) Il Consiglio di Disciplina Nazionale;
m) Il Centro Studi Nazionale;
Le sedi operative, anche in luogo diverso dalla sede legale, potranno essere istituite con formale deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale che contemporaneamente indicherà la competenza territoriale su richiesta degli interessati. La Sede Territoriale può essere costituita quando sussistano i requisiti per presentare la domanda al Consiglio Direttivo Nazionale e così specificati:
a) la presenza e la volontà di costituirsi in Sede Provinciale APIReC di almeno 4 soci ordinari all’interno della provincia di competenza. In assenza dei requisiti degli Soci ordinari gli associati che intendano costituire la Sede Provinciale devono presentare richiesta e attendere la delibera del Consiglio Direttivo Nazionale che oltre a deliberare sulla fattibilità di costituzione individuano anche il primo direttivo della sede Provinciale;
b) la disponibilità di un locale adibito al ricevimento e al disbrigo delle attività associative per almeno due ore nei giorni infrasettimanali nelle modalità e nelle forme meglio consone;
Tutte le Sedi Provinciali devono avere la seguente denominazione “APIReC Sede Provinciale di (’indicazione della regione) – ASSOCIAZIONE PROFESSIONISTI ITALIALINI REVISORI CONDOMINIALI” a cui si può sostituire l’acronimo “APIReC Sede Provinciale di (indicazione della regione)”. Le sedi Provinciali devono dotarsi di un proprio codice fiscale ed eventuale partita IVA, hanno autonomia finanziaria e devono dotarsi di conto corrente attraverso il quale far transitare tutte le operazioni contabili.
Le cariche sociali e gli organi di associativi per le Sedi Provinciali sono i seguenti;
a) L’Assemblea degli associati della Sede Provinciale;
b) Il Consiglio Direttivo Provinciale;
c) Il Presidente Provinciale;
d) Il Vice Presidente Provinciale;
e) Il Segretario Generale Provinciale;
f) Il Tesoriere Provinciale;
g) Il Collegio dei Probiviri(quando nominati);
h) Il Centro Studi Provinciale;
i) Il Consiglio di Disciplina Provinciale.
Il Presidente così come il consiglio direttivo e gli altri incarichi associativi sono soggetti a rinnovo ogni quattro anni tramite elezioni da convocarsi nei modi e con le modalità già descritte.
I presidenti delle Sedi Provinciali costituiscono il Consiglio Regionale dell’associazione insieme al rappresentante degli associati provinciali in numero di uno ogni cinquecento associati risiedenti nella provincia di competenza. Tutte le sedi Regionali devono avere la seguente denominazione “APIReC sede regionale di (’indicazione della regione) – ASSOCIAZIONE PROFESSIONISTI ITALIALINI REVISORI CONDOMINIALI” a cui si può sostituire l’acronimo “APIReC sede regionale di (indicazione della regione)”. Le sedi Regionali possono dotarsi di un proprio codice fiscale ed eventuale partita IVA, hanno autonomia finanziaria e possono dotarsi di conto corrente attraverso il quale far transitare tutte le operazioni contabili. Possono costituire società unipersonali aventi personalità giuridica, al fine di sviluppare attività commerciali strumentali al raggiungimento degli scopi associativi. La costituzione è subordinata al parere favorevole del Consiglio Direttivo Nazionale, previa verifica della rispondenza dell’oggetto sociale agli scopi e alle finalità dell’Associazione e dei Regolamenti esistenti all’atto della costituzione. Tutti i Presidenti delle Sedi Provinciali partecipano all’elezione del Presidente Regionale. Tutti i Presidenti dei collegi provinciali riuniti con le modalità previste e nei tempi previsti concorrono all’elezione del Presidente Nazionale.
Le cariche sociali e gli organi di associativi per le Sedi Regionali sono i seguenti;
a) L’Assemblea degli associati della Sede Regionale;
b) Il Consiglio Direttivo Regionale;
c) Il Presidente Regionale;
d) Il Vice Presidente Regionale;
e) Il Segretario Generale Regionale;
f) Il Tesoriere Regionale
g) Il Collegio dei Probiviri Regionale (quando nominati);
Il direttivo Regionale deve provvedere alla nomina del presidente e delle altre cariche sociali con cadenza quadriennale.
Cariche sociali specifiche:
Il Segretario Nazionale trasmette a tutti i Consiglieri Nazionali e Regionali e alla Segreteria Nazionale il preventivo ed il rendiconto, con allegate le Relazioni del Collegio Nazionale. Redige il verbale delle assemblee del Consiglio Nazionale. Acquisisce dalle Sedi Regionali e Provinciali i programmi delle iniziative culturali e scientifiche intraprese dalle stesse.
Il Tesoriere deve verificare la disponibilità economica in occasione di approvazione di spese. Periodicamente, in funzione delle esigenze, invia alla Direttivo e al Presidente (rispettivamente competente, cioè Nazionale, Regionale e al Provinciale) la situazione economico-finanziaria dell’esercizio.
Il Revisore dei conti Nazionale deve verificare la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, controllare la conformità delle spese sostenute in base alle delibere assunte e esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio che deve essere allegata. Il verbale delle risultante, unitamente alla relazione illustrativa, devono essere a disposizione del Consiglio.

Art. 18.1 – RENDICONTAZIONE DELLE SEDI REGIONALI E PROVINCIALI
Entro il 31 marzo di ogni anno deve essere approvato il rendiconto delle sedi provinciali riferito al periodo compreso dal 1 gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente. Entro il 30 aprile le sedi provinciali trasmettono il rendiconto alla sedi regionali per la predisposizione dei rendiconti regionali. Entro il 31 maggio di ogni anno le sedi regionali devono trasmettere i rendiconti alla sede nazionale.

Art. 18.2 – DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ANNUALMENTE ALLA SEDE NAZIONALE
Annualmente le sedi Provinciali trasmettano alla sede Nazionale l’elenco al 31 dicembre di tutti gli iscritti in regola con i versamenti obbligatori, l’elenco al 31 dicembre degli iscritti cancellati, l’elenco al 31 dicembre di tutti gli iscritti sottoposti a procedimento disciplinare con relativo provvedimento espresso. Inoltre le sedi provinciali devono trasmettere l’elenco di tutte le lamentele scritte ricevute dagli iscritti e non. Copia del rendiconto completo della estratto del conto corrente intestato alla sede Provinciale e corredato dalla dichiarazione di assenza di altri conto correnti intestati alla stessa sede Provinciale. Tale obbligo è esteso anche alle sedi Regionali.

Art. 18.3 – ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE DELLA SEDI REGIONALI E PROVINCIALI
In qualunque momento e senza necessaria giustificazione e preavviso gli incaricati dal Consiglio Direttivo Nazionale o direttamente i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale sono autorizzati e delegati ad accedere a tutta la documentazione delle sedi Provinciali obbligate con la delibera di accettazione del presente Statuto Associativo deliberato in fase di costituzione delle sedi Provinciali. Stesso obbligo è esteso alle sedi Regionali. Le sedi Regionali e Provinciali delegano e autorizzano la

Art. 19 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
L’Assemblea degli Associati è il massimo organo rappresentativo dell’Associazione. E’ costituita dagli associati fondatori e da tutti gli associati ordinari e sostenitori in regola con gli obblighi associativi e/o regolarmente iscritti da almeno un mese – 30 (trenta) giorni di calendario – prima della data di convocazione. Possono partecipare alla Assemblea degli associati anche gli associati sostenitori e gli associati onorari, ma senza diritto di voto come stabilito dall’art. 8 del presente Statuto. L’Assemblea degli associati viene convocata mediante avviso affisso presso la sede dell’Associazione Nazionale e presso le Sedi Territoriali almeno quindici giorni prima della data della riunione oppure tramite posta elettronica inviata a tutti gli associati . Alla sede Nazionale spetta l’obbligo di convocare i Presidenti delle sedi Provinciali anche con avviso comunicato con telegramma, telex, fax, posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuta messa a conoscenza dell’assemblea. I Presidenti delle sedi Provinciali devono informare e trasmettere la convocazione agli associati presenti nella provincia di loro competenza con le modalità sopra descritte, almeno quindici giorni prima della data dell’assemblea. L’avviso di convocazione deve contenere data, ora, luogo della riunione e l’ordine del giorno. Può inoltre indicare la data della seconda convocazione (in un giorno diverso dalla prima convocazione ma entro dieci giorni dalla data individuata per la prima convocazione) per il caso in cui la prima non possa avere luogo. L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta l’anno, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del rendiconto e del preventivo e quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli associati o dal consiglio direttivo. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli Associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida se presa a maggioranza indipendente dal numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto e del preventivo e in quelle che riguardano la loro responsabilità, il direttivo non hanno diritto di voto. Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto, sia in prima che in seconda convocazione, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, sia in prima che in seconda convocazione, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Ogngli associatio può rappresentare con delega al massimo diecgli associati. All’Assemblea spettano i seguenti compiti:

19.1 – ASSEMBLEA IN SEDE ORDINARIA
a) discutere e deliberare sui rendiconti e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
b) eleggere i membri che compongono il Consiglio Direttivo;
c) ratificare i regolamenti interni deliberati dal Consiglio Direttivo ed approvare quelli redatti per delega dell’Assemblea medesima;
d)deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
e) deliberare in merito all’esclusione degli Associati;
f) nominare i componenti del Collegio dei Probiviri.
19.2 In Sede Straordinaria
a) deliberare sullo scioglimento dell’Associazione;
b) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto.

Art. 20 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo Nazionale è l’organo direttivo ed amministrativo dell’Associazione. Ad eccezione del primo nominato nell’atto costitutivo e composto dai Soci Fondatori, il Consiglio Direttivo Nazionale è composto dagli associati fondatori che ne fanno parte di diritto nonché da altri due membri eletti dall’Assemblea nei termini e modi previsti dall’art.19.1, lettera b) e dai presidenti delle sedi regionali. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e comunque fino all’Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle Cariche Sociali. Al termine del mandato i Consiglieri di nomina possono essere riconfermati al massimo per tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo Nazionale procede nel suo seno alla nomina del Presidente, nonché del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere, ad eccezione dei primi nominati in sede di atto costitutivo. Le modalità di voto saranno stabilite dal Regolamento.
Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce su convocazione del Presidente o per iniziativa di almeno la metà dei Consiglieri Nazionali ogni volta che ne individuano la necessità. I componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, se impediti, possono farsi rappresentare da altro componente del Consiglio Direttivo Nazionale. Le delibere del Consiglio Direttivo Nazionale sono prese con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti votanti ed a maggioranza semplice dei presenti. Il Consiglio Direttivo Nazionale ha il compito di:
a) deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità, tenendo conto delle indicazioni espresse dall’Assemblea degli Associati assumendo tutte le iniziative del caso;
b) deliberare in merito all’ammissione degli associati (che si svolge ogni primo venerdì del mese);
c) deliberare l’adesione ad Associazioni affini e/o accettare l’adesione a sé di Associazioni affini;
d) assumere l’eventuale personale necessario a svolgere l’attività dell’Associazione;
e) conferire mandato al Presidente al fine di stipulare contratti, convenzioni, accordi con altri organismi o con terzi ai fini di realizzazione di scopi associativi;
f) deliberare in merito all’apertura di eventuali sedi territoriali e/o operative (che si svolge ogni primo venerdì del mese);
g) predisporre il preventivo e il rendiconto da sottoporre all’esame ed approvazione dell’Assemblea;
h) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione, con l’obbligo di darne comunicazione alla prima Assemblea utile;
i) procedere all’inizio di ogni anno, prima della riunione dell’Assemblea ordinaria convocata per l’approvazione del bilancio, alla revisione degli elenchi degli associati per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun associato, prendendo gli opportuni provvedimenti;
l) nominare commissioni consultive o di studio detto anche CENTRO STUDI APIReC che potranno essere composte anche da Soci, coordinate da un membro del Consiglio Direttivo Nazionale;
m) deliberare in merito alle proposte di modifiche dello Statuto da sottoporre all’esame ed alla approvazione dell’Assemblea straordinaria;
n) adottare i regolamenti attuativi del medesimo nonché fissare ogni altra norma o disposizione ritenuta necessaria od utile al migliore svolgimento dell’attività dell’Associazione; o) compiere qualunque altro atto di ordinaria e straordinaria amministrazione, che non sia per legge o per Statuto riservato alla competenza esclusiva di altro organo;
p) deliberare su tutte le altre materie ad esso riservate dal presente statuto;
q) stabilire le quote d’ingresso e le quote associative annuali.

Art. 21 – PRESIDENTE
Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale secondo le modalità previste dal regolamento, resta in carica quattro anni e può essere riconfermato. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, nonché le adunanze assembleari. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari associativi. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, inclusa la firma degli atti associativi che impegnano l’Associazione sia nei riguardi degli associati. Contemporaneamente alla nomina di Presidente Nazionale viene attribuita la qualifica di Socio Onorario con esclusione delle spese associative.
Il Vice Presidente esercita le funzioni del Presidente in caso di impedimento temporaneo dello stesso. In caso di impedimento permanente o dimissioni del Presidente Nazionale questi viene sostituito dal Vice Presidente che provvederà, entro 30 giorni, a convocare il Direttivo Nazionale per l’elezione del nuovo Presidente Nazionale. In caso di impedimento permanente o dimissioni di un componente del Collegio, questi viene sostituito dal primo dei non eletti. Il Consiglio Direttivo Nazionale può dotarsi, con delibera a maggioranza, di Regolamento che dovrà essere trasmesso al Presidente Nazionale. Le riunioni sono convocate dal Presidente. L’avviso di convocazione della riunione del Consiglio Nazionale deve essere inviato almeno 20 giorni prima mediante PEC o mezzo equipollente tranne per le delibere già calendarizzate al punto precedente. Il Presidente, ad ogni seduta, nomina il Segretario dell’assemblea del Consiglio Nazionale che dovrà redigere il verbale.
Ogni Associato che vuole candidarsi alla carica di Presidente Nazionale e Provinciale o alla carica di Tesoriere Nazionale deve presentare alle rispettive Segreterie la propria candidatura entro i seguenti termini:
– a livello Nazionale entro il 31 marzo dell’anno dello svolgimento dell’assemblea di nomina del Consiglio Direttivo Nazionale;
– a livello Provinciale entro il 31 gennaio dell’anno di svolgimento del assemblea di nomina del Presidente Provinciale e comunicato agli aventi diritto.

Art. 22 – IL CENTRO STUDI NAZIONALE APIReC e i TERRITORIALI
Il Centro Studi Nazionale coordina i Centri Studi Territoriali su base provinciale da denominarsi Centro Studi APIReC della provincia di (inserire la provincia di appartenenza). Il Centro Studi Nazionale è presieduto da un Coordinatore Nazionale nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale e scelto tra gli associati che meglio si sono distinti tra i Centri Studio Territoriali costituiti su base provinciale. Fra i membri del Centro Studi Nazionale devono essere indicati almeno tre componenti scelti tra gli Associati a livello nazionale di comprovata esperienza e in alternativa da associati segnalati dai Centri Studi Territoriali. Il Centro Studi non ha autonomia economica. Nell’ambito del capitolo di spesa approvato dal Consiglio Nazionale, le spese necessarie, i rimborsi ai componenti e gli eventuali compensi vengono approvati dalla Giunta sulla base di un progetto elaborato.
Gli organi di informazione nazionale costituiscono lo strumento primario per le comunicazioni del Centro Studi.
Le personalità esterne alle quali il Centro Studi Nazionale può fare riferimento devono possedere competenze specifiche in materia condominiale o contabile condominiale o di interesse rilevante a livello nazionale nelle competenze del Revisore Contabile Condominiale Professionista, dell’Esperto Contabile Condominiale Professionista e dell’Addetto Contabile Condominiale.

Art. 23 – COMPENSI AI DIRIGENTI E RIMBORSI SPESE
I criteri per la liquidazione dei compensi e dei rimborsi delle spese sono determinati dal Consiglio Direttivo Nazionale per le competenze del Consiglio Direttivo Nazionale. Per la liquidazione dei compensi e dei rimborsi delle spese dei Direttivi Regionali e Provinciali sono determinati dal regolamento da emanarsi da parte del Consiglio Direttivo Nazionale a cui tutte le sedi territoriali a tutti i livelli devono attenersi.

Art. 24 – COMMISSARIAMENTO
Devono essere commissariate le Sedi Regionali o Provinciali nei seguenti casi:
– compimento di azioni contrarie agli scopi e alle finalità dell’Associazione di cui all’articolo 2 dello Statuto;
– violazione reiterata degli adempimenti statutari.
Il commissariamento e la nomina del Commissario competono al Presidente Nazionale con provvedimento motivato e immediatamente efficace, previo parere vincolante della Giunta. Il provvedimento deve essere comunicato al destinatario del medesimo entro 5 giorni e trasmesso al Collegio Nazionale dei Probiviri, entro 10 giorni dalla sua emissione; Sulla esecutività del provvedimento di commissariamento dovrà pronunciarsi il Collegio Nazionale dei Probiviri in via cautelare. Al Commissario devono essere consegnati immediatamente tutti i documenti.
Il Collegio Nazionale dei Probiviri, verificata la sussistenza dei requisiti per il commissariamento, conferma o revoca il provvedimento Presidenziale entro 60 giorni dalla sua comunicazione; sino alla pronuncia le cariche dell’Organo commissariato sono sospese e decadono nel caso di conferma del provvedimento Presidenziale.
Il Commissario:
– provvede alla gestione ordinaria dell’organo commissariato fino alla pronuncia dei Probiviri;
– in caso di conferma del provvedimento Presidenziale, procede entro 30 giorni alla convocazione dell’organo competente per le nomine delle cariche decadute.

Art. 25 – CODICE DI CONDOTTA
Tutti gli associati all’atto della richiesta di adesione approvano e accettano il codice di condotta e il relativo regolamento di disciplina. Gli associati devono informare gli utenti dell’esistenza del codice di condotta così come previsto dall’art. 1 del D.Lgs. 146/2007.

Art. 26 – SANZIONI DISCIPLINARI
Le sanzioni disciplinari sono:
1) la censura, che consiste in una dichiarazione formale di biasimo per la mancanza commessa;
2) la sospensione per un tempo non inferiore a giorni trenta e non maggiore di anni uno;
3) la esclusione dall’Associazione con la conseguente cancellazione dall’elenco degli associati e divieto di fregiarsi del titolo di revisore condominiale associato APIReC.
Le sanzioni devono essere comminate in relazione alla gravità della violazione commessa e all’interesse dell’Associazione. Il provvedimento sanzionatorio deve essere pubblicato sul sito web nazionale, nella sezione riservata agli associati.
Per tutte le segnalazioni al consiglio di disciplina è istituita la casella di posta elettronica consigliodidisciplina@apirec.it.
Per gli utenti e consumatori è resa disponibile la casella di posta elettronica tutelautenti@apirec.it

Art. 28 – DIRITTI DEI CONSUMATORI
Tutti i cittadini, le società, le ditte, gli enti ecc. e gli stessi associati si applica il CODICE DEL CONSUMO ed in specifico l’art. 19
Art. 26 CODICE DEONTOLOGICO
La condotta degli Associati secondo i principi di probità, competenza e lealtà costituisce un preciso dovere.
E’ demandata al Consiglio Nazionale l’approvazione di norme deontologiche alle quali glgli associati si dovranno attenere oltre a quelle già presenti nei rispettivi albi professionali.

Art. 29 – TUTELA DEI MARCHI
I Presidenti ai diversi livelli associativi hanno la responsabilità di tutela del marchio e del logo APIReC, che deve essere conforme al modello distribuito dalla Sede Nazionale. Gli attestati di iscrizione ed i timbri vengono ceduti agli associati in comodato d’uso e debbono essere restituiti qualora, per qualsiasi ragione, venga meno l’iscrizione all’Associazione.

Art. 30 – DIVIETI
L’associazione vieta di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. E’ di norma vietato tutto quanto non è consentito o comunque contrario ai regolamenti e alle delibere intraprese nonché contrario al presente statuto.

Art. 30Clausola compromissoria per arbitrato rituale
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, saranno applicabili le disposizioni vigenti in materia di associazioni ed enti senza fine di lucro. Le controversie che dovessero insorgere in relazione al rapporto sociale, o comunque a questo connesse o collegate, fra società, soci, e amministratori, sindaci e liquidatori, verranno risolte da un arbitro unico designato dalla Corte della Camera Arbitrale di Ravenna. L’arbitrato sarà rituale ed il collegio deciderà secondo diritto. L’arbitro è competente a decidere della validità delle delibere assembleari. In caso di esito positivo dell’impugnazione per nullità del lodo, le parti concordano, ai sensi ed ai fini dell’art. 830, 2° co, c.p.c., che la decisione della controversia sia affidata ad un nuovo collegio arbitrale composto di tre persone designate dalla Corte della Camera arbitrale di Ravenna. Sede dell’arbitrato è Ravenna.

Statuto deliberato in data 12 ottobre 2017